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Veicoli storici non più esenti dal bollo
Il disegno di legge Stabilità 2015, che la prossima settimana inizierà l'iter di approvazione in Parlamento, prevede l'abrogazione dell'esenzione dal pagamento del bollo per gli autoveicoli e motoveicoli che hanno i requisiti per essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico.
In pratica, se tutto sarà confermato in sede di approvazione definitiva della legge, a decorrere dall'1 Gennaio 2015 i proprietari di questi mezzi dovranno pagare il bollo, finora esente.
Immobilistorici Vi terrà aggiornati su eventuali novità.
Pagamento imposte con opere d'arte
Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali ha firmato qualche giorno fa il decreto di nomina dei componenti di una nuova commissione per la valutazione delle proposte di cessione delle opere d'arte come corrispettivo del pagamento di imposte.
Ricordiamo, infatti, che ai sensi di una norma del 1982 (Legge 512), è possibile pagare le imposte (tar le quali vi sono l'IRPEF, l'IRES e l'imposta di successione), anche parzialmente, mediante la vendita di beni culturali, mobili o immobili.
Per il versamento delle imposte mediante cessione, è necessario presentare apposita domanda agli Uffici periferici del Ministero o dell'Agenzia delle Entrate ed attendere che venga confermato il valore dei beni offerti con apposito decreto, sentita la commissione appena nominata.
Revisione del catasto fabbricati - Legge delega
Il 27 marzo 2014 è entrata in vigore la legge 11 Marzo 2014, n. 23, legge delega recante “Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”, che riportiamo di seguito nella parte che interessa.
Non essendo stato ancora emanato il decreto delegato relativo alla revisione del catasto (art. 2), per il momento facciamo presente che, se da un lato sono state accolte le richieste dei proprietari di inserire una norma ad hoc per gli immobili storici, dall'altro, come si può facilmente intuire dal testo riportato alla lettera m) per quanto riguarda nello specifico la determinazione sia del “valore patrimoniale medio” sia della “rendita media ordinaria” dei fabbricati storici (elementi questi fondamentali per poter determinare il carico fiscale conseguente), la legge delega NON stabilisce l’ammontare delle “adeguate riduzioni” ai predetti valori/rendite, concedendo al Governo, di fatto, la massima discrezionalità nello stabilire in quale misura concedere la riduzione con l’approvazione del citato decreto.
LEGGE 11 marzo 2014, n. 23
Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale piu'
equo, trasparente e orientato alla crescita.
Art. 2
Revisione del catasto dei fabbricati
1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i decreti legislativi di
cui all'articolo 1, una revisione della disciplina relativa al
sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio
nazionale, attribuendo a ciascuna unita' immobiliare il relativo
valore patrimoniale e la rendita, applicando, in particolare, per le
unita' immobiliari urbane censite nel catasto dei fabbricati i
seguenti principi e criteri direttivi:
omissis
h) determinare il valore patrimoniale medio ordinario secondo i
seguenti parametri:
1) per le unita' immobiliari a destinazione catastale
ordinaria, mediante un processo estimativo che:
1.1) utilizza il metro quadrato come unita' di consistenza,
specificando i criteri di calcolo della superficie dell'unita'
immobiliare;
1.2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la
relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le
caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale
e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso
comune;
1.3) qualora i valori non possano essere determinati sulla
base delle funzioni statistiche di cui al presente numero, applica la
metodologia di cui al numero 2);
2) per le unita' immobiliari a destinazione catastale speciale,
mediante un processo estimativo che:
2.1) opera sulla base di procedimenti di stima diretta con
l'applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza
specifici per ciascuna destinazione catastale speciale;
2.2) qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai
valori di mercato, utilizza il criterio del costo, per gli immobili a
carattere prevalentemente strumentale, o il criterio reddituale, per
gli immobili per i quali la redditivita' costituisce l'aspetto
prevalente;
i) determinare la rendita media ordinaria per le unita'
immobiliari mediante un processo estimativo che, con riferimento alle
medesime unita' di consistenza previste per la determinazione del
valore patrimoniale medio ordinario di cui alla lettera h):
1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione
tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le
caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale
e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati
consolidati nel mercato delle locazioni;
2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni,
applica ai valori patrimoniali specifici saggi di redditivita'
desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in
vigore del decreto legislativo;
omissis
m) prevedere, per le unita' immobiliari riconosciute di interesse
storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,
adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario di cui
alla lettera h) e della rendita media ordinaria di cui alla lettera
i) del presente comma, che tengano conto dei particolari e piu'
gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonche' del complesso
dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla
circolazione giuridica e al restauro.
Progettazione e direzione lavori vietata agli ingegneri
Il T.A.R. del Veneto, con pronuncia del 3 giugno 2014, n. 743, ha escluso gli iscritti all’ordine degli ingegneri dalle opere di restauro e ripristino di un immobile culturale (ex museo) sito in un’area vincolata; in particolare, il tribunale afferma che la progettazione e la direzione dei lavori di immobili vincolati nel settore dei beni culturali sia di competenza degli iscritti all’ordine degli architetti.
Fonte: Italia Oggi del 9 luglio 2014
Art Bonus - Credito d'imposta IRPEF e IRES
Il 31 luglio scorso è entrato in vigore il DL n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge 29.07.2014 n. 106, con il quale è stata introdotta un’agevolazione, allo scopo di favorire la tutela del patrimonio culturale, consistente in un credito d’imposta per coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro. Si tratta, in particolare, di versamenti effettuati esclusivamente in denaro per: - interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; - il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e aprchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42); - la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico sinforniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Come indicato nella Circolare n. 24/E/2014 dell'Agenzia delle Entrate, l'articolo 1 del DL n. 83/2014 prevede che i contribuenti possono beneficiare sui versamenti effettuati successivamente alla data del 31.12.2013 di un credito d’imposta pari al 65% dell’importo, suddiviso in tre rate annuali per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013, e del 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.Il credito d'imposta è altresì riconosciuto nei casi in cui le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di amnutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di atli interventi. Occorre specificare che viene prevista una limitazione a tale beneficio: per i contribuenti persone fisiche ed enti non commerciali il beneficio può essere fruito nel limite del 15% del reddito imponibile, mentre per i soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 5 per mille dei ricavi annuali. Per effetto dell’applicazione di tale agevolazione, chiaramente, non si applicano le disposizioni del TUIR, art. 15, comma 1, lettere h) e i) e art. 100, comma 2, lettere f) e g) che dispongono la detrazione/deduzione, sia ai fini dell'IRPEF che ai fini dell'IRES, sul versamento effettuato.
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